Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 06/06/2001 n. 380

3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprieta- rio, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.

Articolo 132 (L) - Sanzioni. (legge 9 gennaio 1991 n. 10, art. 34)

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro

2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale .

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001 n. 264). Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001 n. 264). Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001 n. 264). Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001 n. 264).

Articolo 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori. (legge 9 gennaio 1991 n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

Articolo 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore. (legge 9 gennaio 1991 n. 10, art. 136)

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario. Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001 n. 264).

Articolo 135 (L) - Applicazione. (legge 9 gennaio 1991 n. 10, art. 37)

1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977 n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991 n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima. Parte III - Disposizioni finali Capo I - Disposizioni finali

Articolo 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942 n. 1150, limitatamente all'articolo 31;

b) legge 21 dicembre 1955 n. 1357, limitatamente all'articolo 3;

c) legge 28 gennaio 1977 n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);

d) legge 5 agosto 1978 n. 457, limitatamente all'articolo 48;

e) decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982 n. 94;

f) legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662

g) decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999 n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;

b) legge 17 agosto 1942 n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;

c) legge 28 gennaio 1977 n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;

d) legge 3 gennaio 1978 n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998 n. 415;

e) decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94, limitatamente all'articolo 7;

f) legge 28 febbraio 1985 n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;

g) legge 17 febbraio 1992 n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;

h) decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135;

i) legge 23 dicembre 1996 n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;

l) legge 23 dicembre 1998 n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;

m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425. Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2001 n. 262. Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2001 n. 262.

Articolo 137 (L) - Norme che rimangono in vigore.

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);

b) legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni;

c) legge 28 febbraio 1985 n. 47, ad eccezione degli articoli di cui all'artico lo 136, comma 2, lettera f);

d) legge 24 marzo 1989 n. 122;

e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203;

f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:

a) legge 5 novembre 1971 n. 1086;

b) legge 2 febbraio 1974 n. 64;

c) legge 9 gennaio 1989 n. 13;

d) legge 5 marzo 1990 n. 46;

e) legge 9 gennaio 1991 n. 10;

f) legge 5 febbraio 1992 n. 104;

3. Sostituisce il comma 2, dell'art. 9, L. 24 marzo 1989 n. 122.

Articolo 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico.

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002. L’entrata in vigore è stata prorogata prima al 30/06/2002 dal D.L. 23/11/2001 n. 411 art. 5-bis, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30/06/2003 dal D.L. 20/06/2002 n. 122 art. 2, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121) è stata differita prima al 01/01/2004 dal D.L. 24/06/2003 n. 147 art. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 01/01/2005 dal D.L. 24/12/2003 n. 355 art.

14. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia Parte

Articolato del testo unico Rifermenti normativi previgenti

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Articolo 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali)

Articolo 3 (Definizioni degli interventi edilizi) Articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457

Articolo 4 (Regolamenti edilizi comunali) comma 1 Articolo 33 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 comma 2

Articolo 5 (Sportello unico per l'edilizia)

Articolo 6 (Attività edilizia libera) comma 1, lettera a) Articolo 9, lettera. c), della legge 28 gennaio 1977 n. 10 comma 1, lettera b) Articolo 7, commi 1 e 2, legge 9 gennaio 1989 n. 13 comma 1, lettera c) Articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94

Articolo 7 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) comma 1, lettera. a), b) comma 1, lettera. c) Articolo 4, comma 16, primo periodo, D.L. n. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993 e succ. mod.

Articolo 8 (Attività edilizia dei privati su aree demaniali) terzo comma dell'ar ticolo 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150

Articolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica) comma 1, lettera. a) Articolo 27, quarto comma, primo periodo della legge n. 457 del 1978 comma 1 lettera. b) Articolo 4, comma ottavo, lettera. a) della legge n. 10 del 1977 comma 2 Articolo 27, quarto comma, secondo periodo della legge n. 457 del 1978

Articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) comma 1 Articolo 1 della legge n. 10 del 1977 comma 2 Articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 comma 3

Articolo 11 (Caratteristiche del permesso di costruire) comma 1 Primo e secondo comma dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977 comma 2 Comma sesto dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977 comma 3 Comma 2 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come sostituito dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996 n. 662

 

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